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Regolamento dei Servizi e del Personale

Capo IV - Sospensione e cessazione del rapporto d'impiego
  • Art. 89

    (Dispensa dal servizio)

    1. I dipendenti della Camera, di qualunque livello e qualifica, i quali siano inidonei al servizio per motivi di salute ovvero abbiano dato prova di incapacità o di persistente insufficiente rendimento, o siano stati colpiti da provvedimenti disciplinari, possono essere dispensati dal servizio nei modi e con il trattamento di cui al presente articolo.
    2. È considerato inidoneo al servizio il dipendente colpito da infermità che ne limiti in modo assoluto e permanente la capacità lavorativa in relazione alla qualifica rivestita.
    3. L'inidoneità fisica al servizio è accertata dalla ASL territorialmente competente.(48-bis)
    4. Il dipendente può farsi assistere, presso il collegio medico giudicante, da un proprio medico di fiducia.
    5. Il provvedimento di dispensa dal servizio per inidoneità per motivi di salute è disposto con decreto del Presidente, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del Collegio dei Questori.
    6. Il procedimento per la dispensa dal servizio è promosso dal Segretario generale su rapporto motivato del consigliere Capo Servizio o Capo Ufficio della Segreteria generale o Titolare di incarico individuale competente, ovvero di propria iniziativa, per i consiglieri che abbiano superato la verifica di incremento di professionalità di cui al comma 4 dell'articolo 57.
    7. La proposta di dispensa dal servizio è comunicata dal Servizio del Personale al dipendente, il quale può, entro trenta giorni dalla comunicazione, presentare al Collegio dei Questori le proprie osservazioni scritte.
    8. L'Ufficio di Presidenza, sentito il Collegio dei Questori, esamina la proposta di dispensa dal servizio del dipendente formulata dal Segretario generale e decide a maggioranza dei suoi componenti.
    9. La decisione è attuata, entro dieci giorni dalla data in cui è stata adottata, con decreto motivato del Presidente della Camera.
    10. Al dipendente dispensato ai sensi del presente articolo compete il trattamento di pensione e di liquidazione previsto dalle disposizioni in vigore in base al computo degli anni di servizio utili a pensione maturati alla data della decisione dell'Ufficio di Presidenza.
    Note:
    (48-bis)Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 92 del 27 febbraio 2008, resa esecutiva D.P. n. 953 del 27 febbraio 2008.