Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Cerca nel sito

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

Strumento di esplorazione della sezione Conoscere la Camera Digitando almeno un carattere nel campo si ottengono uno o più risultati con relativo collegamento, il tempo di risposta dipende dal numero dei risultati trovati e dal processore e navigatore in uso.

salta l'esplora

Regolamento dei Servizi e del Personale

Capo I - Livelli funzionali e qualifiche
  • Art. 45

    (Primo livello) (27)

    1. Il primo livello funzionale-retributivo è caratterizzato da attività di base concernenti la vigilanza, la sicurezza delle sedi, la rappresentanza, l'assistenza operativa, la prestazione di servizi e la gestione di impianti, nonché dalla collaborazione alle attività previste per il secondo livello.

    1-bis L'autonomia nello svolgimento delle attività è riferita alla scelta delle modalità concrete per la corretta esecuzione del lavoro assegnato.

    1-ter La responsabilità è per la tempestività nello svolgimento delle attività e per la loro conformità alle regole di servizio.

    2. Nel primo livello sono comprese le seguenti qualifiche, distinte per professionalità: assistente parlamentare di primo livello e operatore tecnico.

    Note:
    (27) Articolo sostituito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 188 del 30 luglio 2004, resa esecutiva con D.P. n. 1194 del 3 agosto 2004.