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Temi dell'attività Parlamentare

Politica di allargamento dell'UE
In virtù del processo di allargamento, che costituisce sin dalle origini un elemento chiave del progetto europeo, l'Unione europea è passata dagli originali 6 Stati membri (Belgio, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi) agli attuali 27.

Gli allargamenti si sono verificati: nel 1973 (con l’ingresso di Danimarca, Irlanda e Regno Unito); nel 1981 (con l’ingresso della Grecia); nel 1986 (con l’ingresso di Portogallo e Spagna); nel 1995 (con l’ingresso di Austria, Finlandia e Svezia); nel 2004, con l’adesione di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia e Ungheria. A partire dal 1° gennaio 2007 anche Bulgaria e Romania hanno aderito all’Unione europea.

Il 9 dicembre 2011, in occasione del Consiglio europeo è stato firmato il Trattato di adesione della Croazia, che dovrebbe entrare a far parte dell’UE il 1° luglio 2013, a conclusione del processo di ratifica. 

Al momento, oltre alla Croazia, i paesi candidati sono cinque, Turchia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Islanda, Montenegro e Serbia. Si ricorda inoltre che l’Albania ha avanzato richiesta di adesione all’UE il 28 aprile 2009. Come concordato già in occasione del Consiglio europeo tenutosi a Feira il 19 e 20 giugno 2000, i paesi dei Balcani occidentali sono “candidati potenziali all’adesione all’Unione europea”.

Le fasi del processo di adesione

In base all’articolo 49 del Trattato sull’Unione europea, ogni paese europeo può presentare richiesta di adesione se rispetta i valori di libertà, democrazia, Stato di diritto, uguaglianza, tutela dei diritti umani (compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze) e della dignità umana, valori che sono comuni agli Stati membri. Il medesimo articolo stabilisce che sulla richiesta di adesione il Consiglio si esprime all’unanimità, previa consultazione della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. A conclusione di tale procedura, è il Consiglio europeo ad attribuire lo status di paese candidato.

L’apertura formale dei negoziati tra gli Stati membri e lo Stato candidato avviene sulla base di una decisione in tal senso del Consiglio europeo e dopo l’approvazione del mandato negoziale da parte del Consiglio. All’apertura formale dei negoziati segue la fase di screening - preliminare all’avvio dei negoziati tecnici veri e propri - cui partecipano esperti della Commissione e dello Stato interessato.

L’obiettivo dello screening è quello di esaminare la legislazione del paese candidato sotto il profilo della compatibilità con l’acquis comunitario e di tracciare, settore per settore, un itinerario per il suo recepimento. L’acquis comunitario è suddiviso in capitoli, organizzati per materia, su ciascuno dei quali ha luogo un negoziato separato.

La conclusione della fase di screening prende la forma – per ciascun capitolo - di una relazione della Commissione, accompagnata da una raccomandazione ad aprire direttamente i negoziati per il capitolo in questione o a richiedere che alcune condizioni siano soddisfatte prima dell’apertura (cosiddetti opening benchmarks). In ogni caso, prima che i negoziati possano partire il paese candidato deve sottoporre le sue posizioni e l’UE deve adottare una posizione comune. Per la maggior parte dei capitoli, l’UE definisce anche condizioni per la chiusura.

Il passo dei negoziati dipende dalla velocità delle riforme e dell’adeguamento alla legislazione dell’UE da parte di ogni paese.

Nessun negoziato viene chiuso finché tutti i governi degli Stati membri dell’UE non siano soddisfatti dei progressi compiuti dal paese nel settore specifico; l’intero processo negoziale è concluso definitivamente quando ciascun capitolo è stato chiuso.

Una volta che, a seguito dei negoziati, tutti i capitoli siano stati positivamente esaminati, il risultato dei negoziati confluisce in un progetto di trattato di adesione, in cui sono riportati le scadenze e gli accordi provvisori, nonché i dettagli sugli accordi finanziari ed eventuali clausole di salvaguardia. Se ottiene il consenso di Consiglio, Commissione e Parlamento europeo, il trattato viene firmato dal paese candidato e dai rappresentanti di tutti gli Stati membri, quindi sottoposto a ratifica negli Stati membri e nel paese candidato in base alle rispettive norme costituzionali. Dopo la firma del trattato di adesione, il paese candidato diventa “Stato aderente” e può beneficiare di una serie di diritti provvisori prima di diventare Stato membro dell’UE. Può esprimere osservazioni su progetti di proposte, comunicazioni, raccomandazioni o iniziative dell’UE e acquisisce lo status di “osservatore attivo” in seno agli organi e alle agenzie dell’Unione, con diritto di espressione ma non di voto. È al termine del processo di ratifica, con l’entrata in vigore del trattato di adesione alla data prevista, che lo Stato aderente diventa a tutti gli effetti Stato membro dell’UE.

L’adesione può essere conseguita soltanto se il paese soddisfa i cosiddetti criteri di Copenaghen, stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen del giugno 1993 e rafforzati dal Consiglio europeo di Madrid del 1995:

-       criteri politici: istituzioni stabili in grado di garantire democrazia, Stato di diritto, diritti umani e protezione delle minoranze;

-       criteri economici: economia di mercato funzionante e capacità di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato all’interno dell’Unione;

-       capacità di fare fronte agli obblighi derivanti dall’adesione, ivi compresi gli obiettivi dell’unione politica, economica e monetaria;

-       adozione dellacquis comunitario e sua effettiva attuazione attraverso adeguate strutture amministrative e giudiziarie.

In aggiunta, come ribadito in particolare in occasione dell’apertura dei negoziati di adesione della Turchia, nei futuri allargamenti si terrà conto anche della capacità di assorbimento dell’Unione europea.

Nel corso del processo di adesione, l’Unione europea sostiene gli sforzi di ciascun paese attraverso una strategia di pre-adesione che si compone di diversi strumenti e meccanismi, tra i quali la partecipazione ai programmi, ai comitati e alle agenzie dell’UE, il dialogo politico, il programma nazionale di adozione dell’acquis comunitario, il cofinanziamento da parte di istituzioni internazionali, l’assistenza di preadesione.

A partire dal 1° gennaio 2007, nel quadro delle prospettive finanziarie 2007-2013, è in vigore un unico strumento di preadesione (denominato IPA) destinato a paesi candidati e precandidati, istituito con il regolamento(CE)1085/2006 del 17 luglio 2006. La dotazione finanziaria dello strumento di preadesione ammonta a più di 11 miliardi di euro per l’intero periodo. In vista delle prossime prospettive finanziarie. la Commissione ha presentato una proposta di regolamento che stabilisce il quadro normativo del nuovo IPA, con un importo di oltre 14 milioni di euro per il periodo 2014-2020.

Inoltre, il livello di preparazione di ciascun paese è costantemente monitorato dalla Commissione europea, che segue i progressi compiuti sulla strada dell’adesione e suggerisce i settori prioritari di intervento. I risultati dell’attività di monitoraggio e lo stato di attuazione delle riforme vengono resi pubblici attraverso relazioni periodiche.