Camera dei deputati

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DPR 14 del 1994

Art. 1

1. Non è ammesso il deposito presso il Ministero dell'interno di più di un contrassegno da parte della medesima persona.

2. Non può essere conferito mandato da una medesima persona a depositare più di un contrassegno.

3. Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni previste nell'art. 16 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato testo unico, la persona incaricata del deposito del contrassegno deve eleggere domicilio in Roma.