All'inizio della legislatura la Camera aveva avviato l’esame di una serie di proposte di legge, tutte d’iniziativa parlamentare (A.C. 3 e abb.), volte ad una complessiva riforma dell’ordinamento sia delle “professioni regolamentate” sia delle “professioni non regolamentate”. Le prime sono essenzialmente le professioni strutturate in ordini professionali e caratterizzate dalla presenza di preminenti interessi pubblici; le seconde, organizzate in strutture associative, sono invece le professioni alle quali non viene riconosciuto lo stesso rilievo di quelle regolamentate, ma che sono comunque assoggettate, attraverso un apposito registro tenuto dal Ministro della Giustizia, alla vigilanza governativa.
In una prima fase dell'iter, i due aspetti sono stati trattati congiuntamente; successivamente, le Commissioni competenti (Giustizia e Attività produttive) hanno deciso di separare i procedimenti legislativi relativi alla riforma delle professioni regolamentate e di quelle non regolamentate. Entrambi i percorsi parlamentari hanno avuto uno sbocco normativo: dopo l'emanazione del D.L. 138/2011 e della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012), entrambi contenenti norme sulla materia in oggetto, con il D.P.R. 137/2012 è stato adottato un regolamento di delegificazione che reca una disciplina complessiva degli ordinamenti delle professioni regolamentate; con la legge 4/2013 è stata, invece, approvata una disciplina generale sulle professioni non regolamentate (vedi i contenuti).
Prima dell'adozione del regolamento di delegificazione è intervenuto il decreto-legge 1/2012 (cd. decreto liberalizzazioni), il cui articolo 9 ha previsto l'abrogazione delle tafiffe delle professioni regolamentate, introducendo una nuova disciplina del compenso professionale che supera quella di cui al DL 138/2011, come novellata dalla legge di stabilità 2012 (L. 183/2011). Ulteriori disposizioni del DL 1/2012 riguardano il tirocinio e la società tra professionisti. In particolare, si è previsto:
Il decreto-liberalizzazioni modifica, inoltre, la disciplina della società tra professionisti (già delineata dall'art. 10 del D.L. 183/2011). L'art. 9-bis prevede:
Per una più dettagliata descrizione dei contenuti del decreto liberalizzazioni si rinvia all'apposita scheda inerente genesi e contenuto della delegificazione.
All'esito di un articolato processo di riforma, il Governo ha, quindi, emanato il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 ovvero il regolamento di delegificazione in materia di professioni regolamentate. Il regolamento, che riguarda tutte le professioni ordinistiche - fatte salve le specificità di quelle sanitarie - ha introdotto una dettagliata disciplina che, ispirandosi ai principi di cui all'art. 3, comma 5, del D.L. 138/2011 (ad esclusione della disciplina sul compenso professionale, contenuta nell'art. 9 del D.L. 1/2012):
Le disposizioni del regolamento in materia disciplinare non si applicano alle professioni sanitarie (come già previsto dal decreto-legge 138), alla professione notarile nonchè alle funzioni disciplinari svolte dai consigli nazionali di professioni istituite prima dell’entrata in vigore della Costituzione. In relazione a tali professioni, infatti, gli organi disciplinari di ultima istanza sono stati definiti dalla Corte costituzionale come aventi “natura giurisdizionale” e risultano pertanto garantiti nella loro struttura e nelle loro funzioni da una riserva assoluta di legge. Le nuove norme disciplinari sono, quindi, riferite aisoli procedimenti disciplinari rimessi alla competenza di consigli che decidono in via amministrativa (come, ad esempio, nel caso dei commercialisti ed esperti contabili).
A seguito dell'entrata in vigore del regolamento, a decorrere dal 13 agosto 2012 sono abrogate tutte le norme incompatibili con i principi contenuti nel D.L. 138/2011. Successivamente, il Governo - entro il 31 dicembre 2012 - avrebbe dovuto raccogliere in un testo unico (non ancora adottato) le disposizioni aventi forza di legge che non risultassero esplicitamente abrogate.
Sull'originario schema di regolamento di delegificazione era stato trasmesso l'11 luglio 2012 alle Camere il parere del Consiglio di Stato, che aveva rilevato criticità su numerosi profili del testo.
Sullo stesso testo, la Commissione Giustizia aveva espresso il 26 luglio 2012 un parere favorevole con condizioni. In relazione all'esito del parere parlamentare vedi il relativo dossier del Servizio studi.
La legge 247/2012, a quasi 80 anni dalla legge professionale del 1933, ha dettato una nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense che mira ad innovare un quadro normativo che, negli anni, non è stato mai oggetto di un sistematico intervento riformatore.
Pur senza pretese di esaustività, i principali profili di novità contenuti nella legge di riforma dell'avvocatura sono i seguenti:
Per un approfondimento dei contenuti della riforma della professione forense si rinvia all'apposita scheda sulla legge 247.
Oltre alle specifiche disposizioni sulla professione notarile contenute nel DPR 137/2012 di delegificazione degli ordinamenti professionali, si segnalano gli ulteriori interventi:
Con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che attua la Direttiva 2006/43/CE sulla revisione legali dei conti annuali e dei conti consolidati, è stata unificata la disciplina sui revisori contabili procedendo all'abrogazione delle precedenti normative e coordinando le disposizioni attualmente contenute nel Codice civile, nel Testo unico intermediazione finanziaria, nel Testo unico bancario e nel Codice delle assicurazioni private. Il decreto, oltre ad alcuni aspetti della disciplina della governance societaria, modifica parte della normativa della professione di revisore contabile, in particolare, prevedendo:
Il decreto è entrato in vigore il 7 aprile 2010, anche se la piena operatività è stata demandata all’adozione di specifici regolamenti del Ministero dell'economia e della Consob. Tra i principali decreti attuativi del Ministero dell'Economia si segnalano:
Il D.M. 146 nulla dice in merito alla durata del tirocinio, che rimane triennale, sia in quanto previsto dalla direttiva 2006/43/CE (attuata col citato D.Lgs 39/2010) che per l'inapplicabilità ai revisori contabili (in quanto attività non rientrante tra le professioni regolamentate) della disciplina del DPR 137/2012, regolamento di delegificazione degli ordinamenti professionali, che stabilisce una durata massima di 18 mesi del tirocinio professionale.
Ad una richiesta di parificazione a 18 mesi della durata del tirocinio dei revisori con quello dei dottori commercialisti da parte delle Commissioni parlamentari, in sede di parere sullo schema di regolamento, il Governo ha dato risposta negativa. La stessa relazione al DPR 137 chiariva che i revisori sono materia "estranea alla delegificazione: essa non è relativa a una professione regolamentata ma a un servizio professionale (erogabile da più tipologie di professionisti)". Nel D.M. 146/2012 non vi è, quindi, alcuna norma di raccordo tra i due tirocini, la cui durata era finora coincidente, a patto che il commercialista presso cui si faceva la pratica fosse anche revisore.
Per una più completa verifica della disciplina di attuazione del decreto legislativo 39/2010 sulla revisione legale dei conti si rinvia all’apposita scheda di approfondimento.
Con il decreto legislativo 59/2010 si è data attuazione alla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, nota anche come direttiva "servizi" o direttiva Bolkenstein. In particolare, la direttiva si è proposta quattro obiettivi principali: facilitare la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione di servizi nell'Unione Europea (compresi i servizi professionali); rafforzare i diritti dei destinatari dei servizi; promuovere la qualità dell'offerta e, infine, stabilire una cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati membri (cfr. L'attuazione della direttiva servizi).
Tra i progetti di legge in tema di professioni il cui iter si è interrotto per la fine della legislatura merita segnalazione una proposta di modifica della legge n. 69/1963, in materia di ordinamento della professione di giornalista (A.C. 2363). Il provvedimento, approvato dalla sola Camera, non ha proseguito il suo iter al Senato A.S. 2885. Tra gli aspetti innovativi del provvedimento si segnalano : l’introduzione di un numero massimo dei membri del Consiglio dell'Ordine (fissato in 90 membri contro gli attuali 150 e, dati gli automatismi attualmente vigenti, in continua crescita); la previsione che i giornalisti professionisti debbano avere almeno una laurea triennale; l'obbligo per gli aspiranti pubblicisti di superamento di un esame di cultura generale che attesti, tra l’altro, la conoscenza dei principi di deontologia professionale.