Il Legislatore è intervenuto nel corso della XVI Legislatura sul tema con numerose disposizioni che hanno riguardato, in generale, i rapporti tra la pubblica amministrazione ed i privati, ed in particolare, la disciplina dei rapporti con le imprese.
A tal fine, di particolare rilevanza risulta la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante norme per la tutela della libertà d'impresa e lo Statuto delle imprese. Il provvedimento dà seguito ai principi enucleati nello Small Business Act per l'Europa, soprattutto laddove postula interventi di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi per le piccole e medie imprese, anche attraverso la configurazione di un'Amministrazione recettiva, più permeabile, cioè, alle esigenze delle imprese. La legge 180/2011 definisce come principi generali il diritto dell'impresa di operare in un contesto normativo certo ed in un quadro di servizi pubblici tempestivi e di qualità, anche attraverso la progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese e la partecipazione delle stesse alla definizione delle politiche pubbliche.
Tali principi vengono poi declinati nel Capo II, intitolato ai Rapporti con le istituzioni, dove si prevede che:
E' stata, poi, attuata una riforma complessiva della disciplina relativa allo Sportello unico per le attivita' produttive (SUAP), struttura chiamata a fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le amministrazioni interessate nei procedimenti di avvio d'impresa; particolarmente rilevante l'introduzione dell'obbligo di presentare tutte le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività ed i relativi elaborati tecnici e allegati esclusivamente in modalità telematica. Sono stati, poi, approvati i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati, chiamati Agenzie per le imprese, che provvedono all'attestazione della sussistenza dei requisiti per l'avvio dell'attività di impresa.
Ulteriore significativo intervento in materia di semplificazioni è stata la sostituzione della Dichiarazione di inizio attività (DIA) con la Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), che consente di avviare immediatamente l'attività d'impresa depositando una serie di certificazioni sostitutive di provvedimenti autorizzativi. L'attività imprenditoriale può iniziare nello stesso momento in cui è presentata la SCIA; l'amministrazione competente è tenuta a svolgere i controlli entro 60 giorni dalla data di deposito della documentazione. La segnalazione non può essere utilizzata quando i provvedimenti riguardano: vincoli ambientali, paesaggistici e culturali; atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, alla giustizia, all'amministrazione delle finanze, e ad atti imposti dalla normativa comunitaria. Con taluni provvedimenti approvati nel corso della XVI Legislatura è stata estesa la possibilità di presentare la segnalazione di inizio attività per l'attività di: estetista, di somministrazione di alimenti e bevande, nei limiti previsti dalla normativa, esercizi di vicinato, spacci interni, vendita per mezzo di apparecchi automatici, intermediazione commerciale e di affari, attività di rappresentante di commercio, mediatore marittimo, spedizioniere e acconciatore.
Diverse norme hanno, poi, autorizzato il Governo a semplificare i procedimenti e le norme relative all'esercizio dell'attività d'impresa. In molti casi il termine previsto, il 31 dicembre 2012, è spirato senza che il potere attribuito al Governo sia stato realmente esercitato.
Il decreto-legge n. 78/2010 ha autorizzato il Governo ad adottare uno o più regolamenti di delegificazione volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi a carico delle piccole e medie imprese. In attuazione di tale autorizzazione sono stati emanati il D.P.R. 1 agosto 2011, n.151, recante regolamento sulla semplificazione dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi e il D.P.R. 19 ottobre 2011, n.227, recante regolamento per la semplificazione di adempimenti in materia ambientale gravanti sulle imprese.
Il decreto-legge 138/2011 ha previsto (art. 3, co. 1) il principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge. Con il comma 3 si prevedeva la soppressione, al 30 settembre 2012, di tutte le disposizioni statali incompatibili con il sopramenzionato principio, con diretta applicazione dgli istituti della segnalazione di inizio attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. La Corte costituzionale, con sentenza n. 200/2012, ha dichiarato l'illegittimità del comma 3 rilevando, tra l'altro, che l'automatica soppressione delle norme incompatibili avrebbe generato una grave incertezza normativa.
Ulteriore importante provvedimento in tema di semplificazione degli oneri burocratrici è stato il decreto-legge n. 5/2012 che ha previsto: