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Temi dell'attività Parlamentare

Settore civile
Nel settore civile la XVI legislatura si è caratterizzata per una serie di interventi volti a semplificare, informatizzare e accelerare il processo civile. Agli interventi sul processo si sono accompagnate importanti riforme del codice civile riguardanti la filiazione ed il condominio, nonché l'introduzione dell'istituto della composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Nel corso della XVI legislatura il Parlamento ha approvato due riforme del codice civile: la riforma dell'istituto della filiazione e la riforma del condominio.

Gli interventi sul codice civile: filiazione e condominio
La riforma della filiazione

Con l'approvazione della legge 219/2012, volta ad eliminare dall'ordinamento le residue distinzioni tra figli legittimi e figli naturali, il Parlamento ha affermato il principio dell'unicità dello stato giuridico dei figli. La legge, per la quale si veda più specificamente il tema 04A|Diritto di famiglia, consta di sei articoli attraverso i quali:

  • sono dettate nuove disposizioni, sostanziali e processuali in materia di filiazione naturale e relativo riconoscimento, ispirate al principio "tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico";
  • il Governo è delegato ad operare la modifica delle disposizioni vigenti per eliminare ogni discriminazione tra figli legittimi, naturali e adottivi;
  • sono ridefinite le competenze di tribunali ordinari e tribunali dei minorenni in materia di procedimenti di affidamento e mantenimento dei figli; sono inoltre dettate disposizioni a garanzia del diritto dei figli agli alimenti e al mantenimento;
  • sono dettate disposizioni transitorie e in materia di stato civile.
La riforma del condominio

La legge 220/2012 novella il codice civile e le sue disposizioni di attuazione riformando complessivamente la disciplina del condominio degli edifici. In particolare, i profili di novità introdotti dalla riforma sono i seguenti:

  • un'indicazione più completa, anche se non tassativa, delle parti comuni dell'edificio;
  • una più aggiornata disciplina dell’ambito di applicazione della disciplina condominiale;
  • la previsione di modificazioni e tutela delle destinazioni d’uso delle parti comuni;
  • la specifica previsione delle condizioni (da tempo individuate dalla giurisprudenza) che giustifichino il distacco del singolo condomino dall'impianto centralizzato di riscaldamento;
  • la possibilità di introdurre particolari innovazioni con una maggioranza meno elevata di quella prevista dal codice (in generale, sono le innovazioni destinate al miglioramento, alla salubrità o all’uso più comodo delle cose comuni, come l'eliminazione delle barriere architettoniche, l'installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni dell'edificio, di impianti per la produzione di energia eolica, solare o comunque da fonte rinnovabile);
  • la nuova ripartizione delle spese per scale ed ascensori;
  • la disciplina relativa all'amministratore del condominio. In particolare, sono dettate in misura più stringente le sue attribuzioni ed i suoi doveri amministrativi e contabili in funzione di una maggior conoscibilità e trasparenza del suo operato da parte dei condomini;
  • la previsione che i regolamenti condominiali non potranno in alcun modo vietare il possesso o la detenzione di animali domestici da parte di singoli condomini;
  • le nuove regole sulla costituzione dell’assemblea e sulla validità delle deliberazioni, di cui sono abbassati i quorum.

La legge n. 220 del 2012 non è immediatamente vigente; la sua entrata in vigore è differita dalla stessa legge al 17 giugno 2013. Per un approfondimento dei contenuti della riforma, v.Legge 220/2012 - Riforma del condominio.

    Il diritto fallimentare e la composizione delle crisi da sovraindebitamento

    Nell'ambito del diritto fallimentare si segnala che il decreto-legge 83/2012 (c.d. decreto crescita) ha novellato (art. 33) la legge fallimentare R.D. 267/1942 per introdurre nel nostro ordinamento la facoltà di depositare un ricorso contenente la mera domanda di concordato preventivo, senza la necessità di produrre contestualmente tutta la documentazione finora richiesta. Come più dettagliatamente illustrato nel dossier del Servizio studi sulla legge di conversione, il debitore potrà così accedere immediatamente alle protezioni previste dalla legge fallimentare. L'obiettivo e' quello di promuovere l’emersione anticipata della crisi. Sarà inoltre possibile ottenere, sin dalle primissime fasi della procedura, l’erogazione di nuova finanza interinale e pagare le forniture strumentali alla continuazione dell’attività aziendale in un contesto di stabilità. In questo modo il debitore potrà proseguire nell’attività d’impresa durante la fase preliminare di preparazione della proposta di concordato e, successivamente, durante tutta la procedura sino all’omologa del concordato stesso.

    Il Parlamento ha inoltre approvato la legge 3/2012 che introduce una nuova tipologia di concordato per comporre le crisi di liquidità di debitori ai quali non si applicano le ordinarie procedure concorsuali. Su quest'ultimo aspetto (per il quale v. Legge 3/2012 - Composizione delle crisi da sovraindebitamento) è poi intervenuto il DL 179/2012 che con l'articolo 18 ha ampiamente modificato la procedura e ne ha esteso l'applicazione al sovraindebitamento del consumatore. La composizione delle crisi da sovraindebitamento serve dunque a far fronte a “una situazione di perdurante squilibrio economico fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte" che determina la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. Più in dettaglio, la legge contempla lo strumento dell’accordo con i creditori, su proposta del debitore, sulla base di un piano di ristrutturazione dei debiti che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei. Rispetto a questi ultimi, il piano può anche prevedere una moratoria dei pagamenti sempre che il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine e l'esecuzione del piano venga affidata ad un liquidatore nominato dal giudice. Viene definito il procedimento finalizzato all’omologazione da parte del giudice dell’accordo, che presuppone l’accettazione da parte dei creditori che rappresentino almeno il 60 per cento dei crediti, e prevede il coinvolgimento degli “organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento”.

    Gli interventi sul codice di procedura civile

    Nella XVI legislatura il tema dell'eccessiva durata dei processi civili (verificabile da ultimo attraverso i dati forniti dal ministero della giustizia) ha subito occupato l'agenda del Parlamento; i principali interventi sulla giustizia civile hanno infatti preso le mosse dalla legge 69/2009 che, oltre a prevedere una parziale riforma del codice di rito, ha delegato il Governo a operare la semplificazione e riduzione dei riti di cognizione ed a disciplinare la mediazione delle controversie civili.

    Le modifiche al processo civile introdotte dal Capo IV della legge 69/2009

    Gli interventi sul codice di procedura civile attuati dal c.d. collegato sviluppo hanno la finalità di semplificazione e di riduzione dei tempi dei giudizi civili, di contenimento e razionalizzazione delle spese di giustizia, nonché di disincentivare lo stesso ricorso alla giustizia civile, ipotizzando modelli extragiudiziali non vincolanti di composizione delle liti. Le principali linee di intervento cui si è ispirata la riforma del processo civile sono le seguenti:

    • ampliamento della competenza del giudice di pace;
    • semplificazione del contenuto della sentenza e modifiche al relativo regime di pubblicità;
    • modifica della disciplina della prova testimoniale nel processo di cognizione, tra cui si segnala la facoltà per il giudice, su accordo delle parti, di assumere testimonianze scritte;
    • abbreviazione di numerosi termini processuali, tra cui il dimezzamento del “termine lungo” per le impugnazioni;
    • introduzione del filtro in Cassazione, ossia di un esame preliminare di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione, affidato dal primo presidente ad un’apposita sezione, di regola composta da magistrati appartenenti a tutte le sezioni della Corte di cassazione; i motivi di inammissibilità del ricorso sono esplicitamente individuati nel fatto che le questioni di diritto sono state decise nel provvedimento impugnato in modo conforme alla giurisprudenza della Cassazione (e l'esame dei motivi di ricorso non offre elementi per confermare o mutare tale orientamento) e nel fatto che la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo è manifestamente infondata. A questo rimedio si è poi aggiunto il filtro in appello (art. 54 del decreto-legge 83/2012);
    • introduzione del procedimento sommario di cognizione. Il procedimento è attivabile per le cause di competenza del tribunale in composizione monocratica, si caratterizza per la semplificazione della trattazione e si conclude con la pronuncia di un'ordinanza;
    • alcune novità in materia di processo di esecuzione, anche in materia di integrazione del pignoramento quando il ricavato della vendita non sia sufficiente a soddisfare tutti i creditori o quando i beni pignorati rimangano invenduti anche dopo il secondo incanto.
    • delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale;
    • delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione regolati dalla legislazione speciale volta in particolare alla riconduzione delle numerose tipologie di procedimento civile ai tre modelli processuali previsti dal codice di procedura civile (rito ordinario di cognizione; rito del lavoro; nuovo rito sommario di cognizione) e alla soppressione del rito societario.
    La semplificazione dei riti civili

      In attuazione della delega contenuta nell'art. 54 della legge 69/2009, il Governo ha emanato il decreto legislativo 150/2011 con il quale ha operato una riduzione e semplificazione dei numerosi procedimenti civili di cognizione che rientrano nell’ambito della giurisdizione ordinaria, riconducendoli ad uno dei tre modelli base previsti dal codice processuale civile: rito ordinario, rito sommario, rito del lavoro.

      L'opposizione a decreto ingiuntivo

      Il Parlamento ha approvato la legge 218/2011 in tema di termini di costituzione in giudizio in caso di opposizione a decreto ingiuntivo. Il provvedimento interviene per correggere un'interpretazione data dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 19246 del 2010) alla disposizione sull'abbreviazione dei termini di comparizione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo. La nuova disciplina, in particolare, sopprime la previsione della riduzione a metà dei termini di comparizione, che ha dato origine alle divergenti interpretazioni giurisprudenziali, e - relativamente ai procedimenti in corso - conferma il precedente orientamento giurisprudenziale.

        Il tribunale delle imprese

        E' intervenuto sulla procedura civile anche l'articolo 2 del decreto-legge 1/2012 (cd. decreto liberalizzazioni) che ha istituito in tutti i tribunali e corti d’appello con sede nei capoluoghi di regione il Tribunale delle imprese, ampliando in misura significativa la sfera di competenza delle precedenti sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale. Il Tribunale delle imprese è competente sulle controversie in materia di proprietà industriale, relative alle azioni di nullità e di risarcimento del danno, per ottenere provvedimenti d’urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni sulla concorrenza, nonché per le controversie in materia societaria (rapporti societari nelle spa e nelle società in accomandita per azioni  ovvero alle società da queste controllate o che le controllano; società a responsabilità limitata; società per azioni e società cooperative europee (SE e SCE); patti parasociali) e su tutte le cause che presentano ragioni di connessione con quelle sopraelencate.

        La mediazione delle controversie civili e commerciali

        La legge 69/2009 conteneva anche una delega al Governo in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Il Governo ha esercitato la delega con l'emanazione del decreto legislativo 28/2010, prevedendo in particolare che per talune controversie il tentativo di mediazione fosse obbligatorio, ovvero rappresentasse una condizione di procedibilità dell'azione. Come più ampiamente descritto in sede di approfondimento, sul punto è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 272 del 2012 che ha dichiarato questo aspetto della disciplina incostituzionale.

        La class action

        Nella XVI legislatura, con due distinti interventi normativi (art. 49 della legge 99/2009 e art. 6 del decreto-legge 1/2012), è stato riformato l'istituto dell'azione di classe. Come più ampiamente in Azione di classe dei consumatori, l’istituto ha la finalità di tutelare i diritti individuali omogenei e gli interessi collettivi di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea; può trattarsi di danni derivanti dalla violazione di diritti contrattuali o di diritti comunque spettanti al consumatore finale di un prodotto o di un servizio (a prescindere da un rapporto contrattuale), da comportamenti anticoncorrenziali o da pratiche commerciali scorrette. L'istituto ha destinatari e finalità diverse rispetto alla c.d. class action amministrativa.

        I provvedimenti che non hanno concluso l'iter

        La Commissione giustizia ha avviato l'esame in sede referente di un progetto di legge approvato dal Senato (A.C. 3070) di modifica dell'art. 2947 del codice civile, in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito. Come più ampiamente descritto nel Dossier del Servizio studi, la proposta stabilisce che la prescrizione del diritto al risarcimento per l’imputato assolto in via definitiva non decorre più dal momento in cui è stata posta in essere la denuncia-querela bensì dalla data in cui diventa irrevocabile la sentenza di assoluzione.