(Pubblicità dell'attività amministrativa e accesso agli atti da parte degli organi della Camera e dei deputati)
(11) Con deliberazione attuativa del 20 giugno 2012, il Collegio dei Questori ha stabilito che "l'accesso di cui al comma 5-quater dell'articolo 79 del Codice dei contratti pubblici si esercita previa richiesta formulata con almeno ventiquattro ore di anticipo e con modalità tali da garantire la previa identificazione delle persone che dovranno accedere alle sedi della Camera".