Il Presidente della Camera dei deputati Gianfranco Fini

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INIZIO CONTENUTO

Comunicati Stampa

  • 17/07/2008

    FINI INCONTRA PRIMO MINISTRO MONTENEGRO

    Il Presidente della Camera dei deputati, Gianfranco Fini, ha incontrato, oggi pomeriggio a Montecitorio, il Primo Ministro del Montenegro, Milo Djukanovic.
  • 15/07/2008

    FINI RICEVE BARROSO

    Il Presidente della Camera dei deputati, Gianfranco Fini, ha incontrato, questa mattina a Montecitorio, il Presidente della Commissione Europea, José Manuel Barroso. Nel corso del colloquio è emersa piena convergenza circa la centralità della ratifica del Trattato di Lisbona da parte degli Stati membri; al riguardo il Presidente Fini ha confermato l'impegno del Parlamento italiano ad una sollecita approvazione del disegno di legge di ratifica prima della sospensione estiva dei lavori. Sono state inoltre affrontate le questioni riguardanti il prestito Alitalia, l'emergenza rifiuti e le problematiche connesse alle politiche dell'immigrazione. L'incontro con Fini ha preceduto l'audizione del Presidente della Commissione Europea con le commissioni riunite Esteri e Politiche Comunitarie di Camera e Senato.
  • 09/07/2008

    MILITARI FERITI IN AFGHANISTAN: IL MESSAGGIO DI FINI

    Il Presidente della Camera dei deputati, Gianfranco Fini, ha inviato al Generale S. A. Vincenzo Camporini, Capo di Stato Maggiore della Difesa, il seguente messaggio: "Ho appreso con viva preoccupazione la notizia dell'attentato che ha colpito due nostri soldati in Afghanistan. Desidero esprimerLe, Signor Generale, tutta la mia vicinanza e solidarietà unite al ringraziamento mio personale e di tutta l'Assemblea per il coraggio, la professionalità e lo spirito di sacrificio con cui i nostri militari svolgono la loro opera di pace in questo tormentato Paese. La prego di rivolgere ai nostri soldati coinvolti nell'attentato gli auguri più affettuosi di pronta guarigione".
  • 09/07/2008

    FINI RICEVE PRESIDENTE CAMERA RAPPRESENTANTI GIAPPONE

    Il Presidente della Camera dei deputati, Gianfranco Fini, ha ricevuto oggi a Montecitorio il Presidente della Camera dei Rappresentanti del Giappone, Yohei Kono, ed una delegazione di parlamentari di maggioranza ed opposizione. Nel corso dell'incontro, organizzato in vista della Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti membri del G8 che si svolgerà a Hiroshima il prossimo 1 e 2 settembre, il Presidente Fini ha auspicato una sempre maggiore valorizzazione del ruolo delle Assemblee legislative nel contesto dei paesi del G8. Fini si è inoltre soffermato sull'importanza del tema della Conferenza che verterà sulla costruzione della pace con particolare riguardo all'impegno della comunità internazionale per il rispetto del trattato di non proliferazione degli armamenti nucleari e alla necessità di una parallela riduzione degli armamenti.
  • 08/07/2008

    RISPOSTA AI RILIEVI AVANZATI SULLE PROCEDURE DI CALENDARIZZAZIONE DELL'A.C. 1442

    Sono stati avanzati rilievi critici, sia all'interno sia al di fuori di quest'Aula in ordine all'operato della Presidenza della Camera per quanto riguarda l'anticipo dell'esame del disegno di legge in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato, a seguito della riunione della Conferenza dei Presidenti di gruppo di ieri. Ciò, in particolare, con riferimento al fatto che la modifica del calendario dei lavori richiesta dal Governo sia stata direttamente disposta dal Presidente, in assenza della prescritta maggioranza dei tre quarti, e alla conseguente restrizione dei tempi di esame in Commissione ed in Assemblea del provvedimento. Ricordo che il Regolamento attribuisce espressamente al Governo la facoltà di indicare proposte di modifica al calendario dei lavori (art. 24, comma 6). Per tali proposte si applica la stessa procedura prevista con riferimento all'adozione originaria del calendario, per la quale, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, in assenza della prescritta maggioranza dei tre quarti, provvede il Presidente della Camera. È appena il caso di ricordare che nel corso delle precedenti legislature sono state numerose le richieste di modifica del calendario di cui la Presidenza, sentito l'orientamento della Conferenza dei Presidenti di Gruppo e in assenza della prescritta maggioranza, si è fatta carico di dare seguito. Ricordo che nelle legislature XIV e XV la Conferenza dei Presidenti di gruppo si è riunita 143 volte per esaminare modifiche e che in 120 casi esse sono state apportate dal Presidente in assenza della prescritta maggioranza. Nelle stesse legislature sono stati predisposti 70 calendari e in 61 casi essi sono stati predisposti dal Presidente, in assenza della prescritta maggioranza. Una situazione del tutto analoga si è verificata con riferimento a questo provvedimento. Avvalendosi della sopra ricordata facoltà regolamentare, nella giornata di ieri il Governo ha chiesto di convocare la Conferenza per proporre l'anticipazione dell'esame del disegno di legge n. 1442. Sulla modifica del calendario proposta dal Governo si è registrata la convergenza dei presidenti di gruppo di maggioranza; il gruppo dell'UDC ha preso atto della posizione del Governo, mentre si sono dichiarati contrari i presidenti degli altri gruppi di opposizione (PD e IDV). Il Presidente ha registrato gli orientamenti maggioritari emersi in seno alla Conferenza ed ha conseguentemente rimodulato il calendario per la settimana in corso, con riserva di convocare nuovamente la Conferenza dei presidenti di gruppo nel pomeriggio di giovedì 10 luglio. Alla luce delle considerazioni che precedono, non vi è dunque alcuna violazione né del Regolamento, né delle relative prassi applicative. Per quanto riguarda la restrizione dei tempi previsti per l'esame in Commissione, desidero far presente che il provvedimento era già iscritto in calendario per l'ultima settimana di luglio, subordinatamente alla conclusione del relativo esame da parte della Commissione (con la clausola "ove concluso dalla Commissione"). Tale clausola è stata confermata all'atto dell'anticipazione del provvedimento, stabilita a seguito della Conferenza di ieri. A riguardo desidero precisare che il Regolamento, all'articolo 23, comma 5, prevede espressamente che il termine di due mesi dall'inizio dell'esame in sede referente per l'inserimento di un provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea possa essere derogato su accordo unanime della Conferenza dei presidenti di gruppo ovvero quando la Commissione ne abbia già concluso l'esame. Secondo la prassi costante quando un provvedimento è inserito in calendario con la formula "ove concluso dalla Commissione", restano affidati alla Commissione medesima l'organizzazione del dibattito e la determinazione dei tempi entro i quali concluderne l'esame in sede referente. Come è stato precisato dal Presidente della Camera nella riunione della Giunta per il Regolamento del 26 settembre 2002 il termine di due mesi previsto dall'articolo 81 del Regolamento per l'esame in Commissione non costituisce infatti un termine minimo inderogabile per la Commissione stessa, che può eventualmente ridurlo in base alle proprie autonome valutazioni. In questa circostanza l'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite già prima della Conferenza dei Presidenti di Gruppo aveva iscritto l'argomento all'ordine del giorno della seduta dell'8 luglio, indi, oggi, ha ritenuto di prendere atto delle determinazioni della Conferenza dei Capigruppo di ieri e di organizzare conseguentemente i propri lavori in modo tale da concluderli entro il termine indicato per l'esame in Assemblea. Per quanto riguarda poi i tempi intercorrenti tra la conclusione dei l'esame in Commissione e l'inizio dell'esame in Assemblea, anche ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 79 del Regolamento, faccio presente che i relativi termini, ed in particolare quello di cui al comma 1 (relativo alla conclusione dell'esame almeno 48 ore prima dell'inizio dell'esame in Assemblea) sono stati costantemente intesi come ordinatori. Non mancano infatti precedenti in cui l'esame in sede referente si è concluso il giorno precedente a quello dell'inizio della discussione in Assemblea o addirittura nello stesso giorno. Ciò ha riguardato in numerosi casi disegni di legge di conversione di decreti-legge, ma anche progetti di legge ordinari. Tra i casi di conclusione dell'esame in sede referente il giorno stesso dell'inizio della discussione in Assemblea cito, ad esempio: Legislatura provvedimento Conclusione referente Inizio della discussione generale XIII Immigrazione (153) Ore 9,25 del 25 settembre 1997 Ore 16,05 del 25 settembre 1997 XIII Tangentopoli (5127) (dopo rinvio in Commissione) Ore 12,05 del 3 novembre 1998 Ore 16,30 del 3 novembre 1998 XIII Par condicio (6483) Ore 12 del 25 gennaio 2000 Ore 16,35 del 25 gennaio 2000 XIV Rogatorie (1507) Ore 1,40 del 26 settembre 2001 Ore 16,40 del 26 settembre 2001 XIV Legge comunitaria 2005 (5767-B) Ore 10,35 del 10 gennaio 2006 Ore 17,14 del 10 gennaio 2006 Aggiungo che nel caso di specie la Conferenza dei Capigruppo ha esaminato la questione dell'anticipo delle date di iscrizione in calendario del disegno di legge (già previsto per la fine del mese) nella riunione di ieri. La questione dei tempi disponibili per la Commissione, alla luce della nuova data di iscrizione (sia pure con la formula "ove concluso dalla Commissione") e dei conseguenti tempi disponibili per la conclusione del procedimento, era presente alla Conferenza: in particolare in quella sede è stato prefigurato e definito un percorso alla luce del quale è stato espressamente previsto di consentire alle Commissioni il maggior spazio possibile nell'ambito delle giornate di martedì 8 e mercoledì 9. Per quanto riguarda l'ampiezza dei tempi riservati alla discussione in Assemblea, faccio presente che all'esame del provvedimento è stata riservata l'intera giornata di giovedì, non escludendosi - peraltro - la prosecuzione del medesimo anche nella giornata successiva. Ciò detto, per quanto riguarda i profili procedurali oggetto di rilievo, con riferimento alla questione del contingentamento dei tempi per l'esame in Aula del disegno di legge, ricordo che questa mattina - così come richiesto ieri, in sede di Conferenza dei Capigruppo, dai Gruppi di opposizione (Partito democratico, Italia dei valori e Udc) - si è riunita la Giunta per il Regolamento al fine di un esame della questione, onde fornire indicazioni alla Presidenza per la sua decisione. Anche alla luce del dibattito svoltosi in tale sede (nel corso del quale i Gruppi del Partito democratico e dell'Italia dei valori hanno espresso contrarietà rispetto alla possibilità di contingentare il provvedimento mentre i gruppi di maggioranza e il gruppo dell'UDC hanno condiviso le argomentazioni del Presidente), la Presidenza ritiene di confermare il suo orientamento - già preannunciato nella riunione di ieri della Conferenza dei Capigruppo. In particolare, secondo quanto espressamente richiesto, la questione è stata affrontata in Giunta sia con riferimento alla possibilità di far rientrare il disegno di legge fra quelli vertenti prevalentemente su una delle materie indicate al comma 1 dell'art. 49, sulla cui votazione complessiva sia dunque ammissibile lo scrutinio segreto, ove richiesto, e conseguentemente sia escluso il contingentamento delle fasi successive alla discussione generale nell'ambito del primo calendario (art. 24, comma 12, prima parte); sia con riferimento alla possibilità di configurarlo come rientrante fra i progetti di legge riguardanti questioni di eccezionale rilevanza politica, sociale o economica riferite ai diritti previsti dalla prima parte della Costituzione per i quali l'esclusione del contingentamento è disposta dal Presidente della Camera su richiesta di un Gruppo (art. 24, comma 12, seconda parte). Per quanto riguarda il primo profilo, il Regolamento consente lo scrutinio segreto solo sulle questioni strettamente attinenti ai casi previsti dall'art. 49, comma 1, di cui dunque - anche sulla base della costante prassi applicativa - non è possibile un'interpretazione estensiva. La questione della segretabilità del provvedimento in esame va dunque rigorosamente esaminata alla luce del dettato regolamentare e della prassi. Sul punto, come la Presidenza ha avuto modo di ricordare già nella riunione di ieri della Conferenza dei Capigruppo, vi è un precedente specifico della XIV legislatura in cui fu esplicitamente esclusa dalla Presidenza (seduta del 17 giugno 2003) la possibilità di riconoscere il voto segreto su un articolo, contenuto in altro progetto di legge (quello relativo all'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, di cui alla proposta di legge n. 185-B), avente ad oggetto identica materia. In tale occasione, sono stati specificati gli argomenti alla base della decisione adottata: a) anzitutto, conformemente ai precedenti (v. in particolare la seduta del 25 febbraio 2002 e la Giunta per il Regolamento del 7 marzo 2002), è stato escluso che la norma rientrasse nella categoria delle «leggi ordinarie relative agli organi costituzionali dello Stato»: al riguardo è stato precisato che l'articolo 49, quanto agli organi costituzionali non monocratici (nel caso di specie si trattava del Parlamento, del Governo e della Corte costituzionale), fa ad essi riferimento considerandoli nel loro complesso. Nel caso in esame, il provvedimento riguardava, invece, unicamente le prerogative delle rispettive cariche di vertice. La Presidenza, nell'occasione, ha ricordato quanto chiarito nella Giunta per il Regolamento del 7 marzo 2002, ossia che per leggi ordinarie relative agli organi costituzionali dello Stato e delle regioni devono intendersi esclusivamente i complessi normativi che riguardano la posizione dell'organo medesimo nell'ordinamento o ne regolano l'esercizio di poteri costituzionali, non rientrando in tale categoria i provvedimenti che non riguardano le caratteristiche strutturali e funzionali degli organi di Governo, bensì la posizione soggettiva dei titolari delle relative cariche di vertice (v. anche la seduta del 25 febbraio 2002). b) Inoltre, la disposizione è stata ritenuta non direttamente incidente sul diritto di agire in giudizio e sul diritto di difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione, con riferimento ai principi generali della legislazione. Si è rilevato, infatti, che la disposizione, così come configurata dal Senato, determinava, sotto il profilo processuale, una situazione temporanea (limitata alla durata del mandato istituzionale dei soggetti interessati) di non sottoponibilità al processo penale, ovvero di sospensione dei processi penali in corso; e che, come tale, essa non incideva di per sé sui diritti sopra richiamati, che rimanevano inalterati, atteso che, venuta meno la sospensione stessa, il processo avrebbe ripreso il suo corso. c) Nella stessa occasione, per quanto riguardava la parte relativa alla sospensione del decorso dei termini di prescrizione, conformemente ai precedenti, la Presidenza ne ha escluso la segretabilità, atteso che essa non rientra in alcuna delle ipotesi richiamate dall'articolo 49, comma 1, del Regolamento, non attenendo la prescrizione alla pena agli elementi costitutivi del reato (come definiti nella seduta della Giunta per il regolamento del 7 marzo 2002). Il voto segreto fu inoltre escluso su un emendamento che prevedeva, in caso di sospensione del processo penale, che non si applicasse la norma relativa alla sospensione del processo civile fino alla definizione di quello penale. Ciò in quanto l'emendamento si riferiva ad una fattispecie già prevista dal codice, limitandosi ad introdurre un'ulteriore ipotesi di esclusione della sospensione del processo civile. L'unico precedente sopra richiamato appare assolutamente dirimente e ad esso la Presidenza ritiene di doversi attenere. Esso riguarda infatti la stessa materia oggi all'esame della Camera, al di là ovviamente di alcune differenze nelle soluzioni normative proposte. La Presidenza sa bene che, dopo l'approvazione della legge n. 140 del 2003 (sopra richiamata), è intervenuta una sentenza della Corte costituzionale (n. 24/2004), la quale ha dichiarato incostituzionale la norma in questione in quanto lesiva, tra l'altro, del diritto di difesa e del diritto ad agire in giudizio di cui all'articolo 24 della Costituzione, in ragione della previsione di un automatismo generalizzato della sospensione - oggi peraltro venuto meno, nel testo del disegno di legge, con la previsione della rinunciabilità - nonché del sacrificio del diritto della parte civile (per profili attinenti alla sospensione del processo civile, anch'essa venuta meno nel testo proposto). Richiamare tuttavia i principi affermati in tale sentenza ai fini della decisione sull'ammissibilità del voto segreto comporterebbe necessariamente l'esigenza di valutare in quale misura il disegno di legge presentato dal Governo superi le censure di costituzionalità rilevate a suo tempo dalla Corte. Ma, come ho precisato, ciò non compete evidentemente alla Presidenza della Camera - né alla Giunta per il Regolamento - cui spetta invece una valutazione del testo ad un fine meramente procedurale. A questo proposito richiamo la diversità sostanziale fra il giudizio di costituzionalità delle leggi - che spetta in via esclusiva alla Corte e che attiene alla conformità di una disposizione legislativa alle norme costituzionali - e la valutazione circa la segretabilità o meno di alcune disposizioni in quanto incidenti, dal punto di vista della materia trattata, e nei termini specificati dalla Giunta per il Regolamento il 7 marzo 2002, sulle norme costituzionali richiamate dall'art. 49 del Regolamento. Tale diversità è stata espressamente ribadita dalla Presidenza in una precedente occasione allorché ha chiarito che la valutazione sull'ammissibilità dello scrutinio segreto "è volta unicamente a verificare la sussistenza dei presupposti che consentono di procedere a votazioni segrete, così come previsti dal Regolamento ed interpretati alla luce dei precedenti e della prassi applicativa. Esula, invece, dalla competenza della Presidenza la valutazione circa la compatibilità delle disposizioni oggetto della richiesta di voto segreto con norme e principi costituzionali" (seduta del 18 giugno 2003). La decisione su questo punto pare alla Presidenza ovvia e del tutto conseguente. Quanto al secondo profilo, relativo alla richiesta di riconoscimento dell'eccezionale rilevanza del disegno di legge n. 1442, ai sensi dell'ultima parte del comma 12 dell'articolo 24 del Regolamento, sottolineo come di questa disposizione sia stata sempre data, dal momento della sua introduzione nel Regolamento (nel 1998), un'interpretazione assolutamente restrittiva, tanto che, ad oggi, non è mai stata riconosciuta l'eccezionale rilevanza per nessuno dei progetti di legge per i quali la richiesta sia stata avanzata. Ciò proprio per il carattere eccezionale di tale previsione, che si desume anche dalle conseguenze procedurali che discendono dalla sua applicazione e che sono suscettibili di ripercuotersi significativamente sull'efficacia degli stessi strumenti della programmazione dei lavori: in particolare, su tali progetti di legge non è possibile procedere al contingentamento delle fasi successive alla discussione generale nell'ambito del primo calendario (art. 24, comma 12, ultimo periodo), non è ammessa la deliberazione d'urgenza (art. 69) e non è possibile procedere all'inversione dell'ordine delle votazioni, e cioè a votazioni riassuntive e per principi (art. 85-bis, comma 4). Tale carattere eccezionale è stato riconosciuto, del resto, anche in sede di lavori preparatori (nella relazione di accompagnamento al doc. II, n. 26) in cui, con riferimento al nuovo sistema della programmazione e all'esclusione del contingentamento nel primo calendario per tali tipologie di provvedimenti, i relatori ne hanno sottolineato il carattere di strumento di "salvaguardia del «diritto di resistenza» nei confronti di tentativi di violazione dei diritti di libertà e delle regole istituzionali, eventualmente operati dalla maggioranza". Tutto ciò ha sempre indotto la Presidenza della Camera ad un'interpretazione estremamente rigorosa della norma, pur in presenza di richieste aventi ad oggetto progetti di legge di indiscutibile complessità e rilievo politico. Ricordo, quanto alla XIII legislatura, i precedenti della legge sul rimborso delle spese elettorali, sulla par condicio, sulla modifica del testo unico sull'immigrazione; nella XIV legislatura i precedenti della riforma del diritto societario, del disegno di legge sul conflitto di interessi e della proposta sul legittimo sospetto; nella XV legislatura ricordo il caso della proposta di legge sul conflitto di interessi. Tutti questi precedenti confermano l'interpretazione estremamente restrittiva della norma. Ricordo a questo riguardo che, nella seduta del 3 marzo 1999 (previa riunione della Giunta del giorno precedente), il Presidente della Camera Violante ha precisato che, ai fini del riconoscimento dell'eccezionale rilevanza politica, sociale o economica in relazione ai diritti previsti dalla prima parte della Costituzione, occorre che il progetto di legge incida direttamente sulla disciplina di tali diritti ovvero, quanto meno, sulle condizioni sostanziali per il loro esercizio, nell'uno e nell'altro caso con modalità che si configurino come del tutto inedite ovvero appaiano assolutamente divergenti rispetto alla regolamentazione vigente. Ha precisato altresì che, atteso il carattere eccezionale della norma regolamentare, è richiesta la sussistenza "di una diretta incidenza sulla disciplina del diritto medesimo ovvero sulle condizioni sostanziali per il suo esercizio, non risultando a questo fine sufficiente una generica attinenza al contenuto di esso". Su questo punto - ossia sul rapporto fra il disegno di legge n. 1442 e la norma costituzionale richiamata - valgono a più forte ragione le considerazioni già esposte con riferimento al diniego del voto segreto, in quanto il disegno di legge, alla luce delle disposizioni in esso contenute, non appare rientrare nelle ipotesi sopra indicate. Come è ben evidente, la Presidenza non può spingersi oltre nei profili di merito del provvedimento, poiché in tal modo essa entrerebbe in un ambito di valutazioni che le è precluso e che la porterebbe ad interferire con la sfera di attribuzioni proprie di altri organi costituzionali (la Corte costituzionale, di cui ho ricordato la pronuncia resa nel 2004; la Presidenza della Repubblica, per quanto riguarda l'autorizzazione alla presentazione dei disegni di legge del Governo alle Camere). Non ritengo quindi, alla luce del complesso delle considerazioni svolte, di potermi discostare dai precedenti e dalla prassi consolidata, che inducono la Presidenza, anche con riferimento a questa richiesta, a confermare la sua decisione circa il contingentamento dei tempi. Peraltro, la Presidenza, facendosi carico del problema dell'adeguatezza dei tempi di discussione, disporrà un contingentamento particolarmente ampio (venti ore complessive, di cui dodici per il seguito dell'esame), destinando ai Gruppi di opposizione, complessivamente, una quota del tempo disponibile, pari al 60 per cento, superiore cioè a quella ordinariamente prevista per i disegni di legge di iniziativa del Governo (in attuazione dell'articolo 24, comma 7, ultimo periodo). Ho ricevuto comunque una richiesta di nuova convocazione della Conferenza dei Capigruppo per valutare ulteriormente i tempi per l'esame del provvedimento. Ho, pertanto, convocato la Conferenza per stasera, alle 18,30, e in quella sede potranno svolgersi ulteriori riflessioni sulle questioni qui esaminate. Fin d'ora la Presidenza esprime l'auspicio che sia possibile pervenire ad un ampliamento dei tempi del dibattito. In ogni caso alla luce di quanto sopra - cioè del puntuale rispetto delle norme e delle prassi applicative del Regolamento - la Presidenza considera non fondati i rilievi che Le sono stati mossi circa una presunta lesione attraverso la decisione assunta delle prerogative parlamentari.