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Regolamento di amministrazione e contabilità

Disposizioni attuative in materia di Commissioni giudicatrici
Articolo 1

(Composizione e nomina delle commissioni giudicatrici)

  1. È nominata una commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 44 del RAC sia quando il criterio di aggiudicazione del contratto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa sia quando il criterio prescelto è quello del prezzo più basso.
  2. La nomina avviene con deliberazione del Collegio dei deputati Questori, su proposta del Segretario generale, se la commissione è composta ai sensi dell'art. 44, comma 1, del RAC e con determinazione del Segretario generale, d'intesa con il Collegio dei deputati Questori, se la commissione è composta ai sensi del comma 11 del citato art. 44.
  3. Nell'atto di nomina sono indicati il presidente e i commissari, nel numero di due o quattro, nonché il presidente supplente e uno o due commissari supplenti, i quali sostituiscono i titolari in caso di assenza o impedimento. La sostituzione ha effetto dal momento in cui ne viene dato annuncio nella seduta della commissione, anche appositamente convocata, ed è annotata a verbale. Vigono per i supplenti i medesimi requisiti e cause di incompatibilità, esclusione e astensione previsti per i titolari dall'art. 44 del RAC.
  4. Se i componenti la commissione sono scelti, in tutto o in parte, tra i soggetti di cui all'art. 44, comma 4, del RAC, l'atto di nomina reca l'indicazione dell'accertata carenza in organico di adeguate professionalità o delle oggettive e comprovate esigenze che giustificano il ricorso a tali soggetti. I suddetti soggetti possono essere sostituiti solo da altri scelti con le medesime modalità; a tal fine, il numero di supplenti di cui al comma 3 del presente articolo può essere aumentato. Vigono per i soggetti di cui al presente comma i requisiti e le cause di incompatibilità, esclusione e astensione stabiliti dall'art. 44 del RAC.
  5. Ai fini della compilazione degli elenchi di cui all'art. 44, comma 4, lettere a) e b), del RAC, il Collegio dei deputati Questori, con proprie deliberazioni, tenuto conto dell'oggetto del contratto cui la procedura si riferisce, stabilisce la competenza professionale o accademica in relazione alla quale deve essere formato l'elenco, nonché l'albo professionale o la facoltà universitaria ai quali richiedere la rosa di candidati, che deve comprendere almeno dieci nominativi. Ciascun elenco resta valido per due anni dalla data nella quale è stato formato; tale durata non è prorogabile. Nell'ambito di ciascun elenco, le nomine seguono il principio di rotazione; sono posti in coda all'elenco coloro i quali hanno già svolto, presso la Camera dei deputati, le funzioni di presidente di commissione giudicatrice, di commissario o di supplente subentrato a un titolare.
  6. Gli elenchi di cui all'art. 44, comma 4, lettere a) e b), del RAC sono tenuti dal Servizio Amministrazione. È cancellato dall'elenco il soggetto che, essendo stato selezionato per far parte di una commissione giudicatrice, non accetti la nomina, salvo che la mancata accettazione non sia motivata dalla sussistenza di una delle cause di incompatibilità, esclusione e astensione stabilite dall'art. 44 del RAC.
  7. L'atto di nomina dei soggetti di cui al comma 4 ne determina il compenso. L'incarico è oggetto di apposito disciplinare.
  8. Al momento dell'accettazione dell'incarico, il presidente e i commissari dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'articolo 44 del RAC e assumono l'obbligo di comunicare immediatamente all'Amministrazione l'eventuale verificarsi di tali cause nel corso della procedura di selezione del contraente. Per i dipendenti della Camera dei deputati la dichiarazione mendace circa le suddette cause di incompatibilità e di astensione o l'inosservanza dell'obbligo di comunicazione di cui al periodo precedente è suscettibile di valutazione anche sotto il profilo disciplinare.
  9. Il presidente o il commissario che incorre in una delle cause di incompatibilità o di astensione di cui all'art. 44 del RAC è sostituito nella commissione giudicatrice. Gli atti compiuti dalla commissione a partire dal momento in cui era presente o è insorta la causa di incompatibilità o di astensione sono rinnovati.