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Regolamento di amministrazione e contabilità

Disposizioni attuative in materia di Commissioni giudicatrici
Articolo 3

(Convocazione, validità e svolgimento delle sedute)

  1. La convocazione della prima seduta pubblica della commissione giudicatrice è comunicata per iscritto dal Servizio Amministrazione, con un preavviso non inferiore a dieci giorni, a tutti i soggetti concorrenti che hanno presentato offerta nei termini e secondo le modalità stabiliti nel bando di gara o nella lettera d'invito. La convocazione delle successive sedute è disposta dal presidente della commissione e, se la seduta è pubblica, è comunicata per iscritto, anche via fax, ai soggetti concorrenti a cura del Servizio Amministrazione, che svolge le funzioni di segreteria della commissione stessa.
  2. Per la validità delle sedute della commissione giudicatrice devono essere presenti tutti i commissari, tranne quando la commissione è chiamata a svolgere esclusivamente attività a carattere non valutativo, che si sostanziano in adempimenti meramente preparatori, istruttori ovvero strumentali e vincolati. Le suddette attività, se non sono da svolgere in seduta pubblica ai sensi dell'art. 2, possono altresì essere demandate dalla commissione, con apposita deliberazione, a singoli commissari, in numero non inferiore a due, l'operato dei quali deve essere fatto proprio dalla commissione stessa.
  3. Il presidente della commissione giudicatrice:
    1. organizza i lavori della commissione, sentiti gli altri commissari;
    2. dirige le sedute e dà la parola a chi abbia titolo per intervenire;
    3. sigla i plichi, le buste e, in ciascun foglio, i documenti e le offerte pervenuti;
    4. mantiene l'ordine delle sedute;
    5. sovrintende alla redazione dei verbali delle sedute da parte della segreteria della commissione;
    6. trasmette al Servizio Amministrazione i verbali delle sedute, sottoscritti da tutti i commissari;
    7. promuove un adeguato flusso informativo e di comunicazione tra la commissione giudicatrice e l'Amministrazione, ai fini dell'efficiente svolgimento delle attività di rispettiva competenza.
  4. Se la procedura di selezione del contraente è preceduta da una fase di prequalifica, la commissione giudicatrice, nella sua prima seduta, acquisisce agli atti i verbali redatti dal Servizio Amministrazione per tale fase.