dal 29/04/2008 - al 14/03/2013

Vai alla Legislatura corrente >>
Cerca nel sito

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

Strumento di esplorazione della sezione Conoscere la Camera Digitando almeno un carattere nel campo si ottengono uno o più risultati con relativo collegamento, il tempo di risposta dipende dal numero dei risultati trovati e dal processore e navigatore in uso.

salta l'esplora

Regolamento di amministrazione e contabilità

Disposizioni attuative in materia di Commissioni giudicatrici
Articolo 2

(Pubblicità delle sedute)

  1. La commissione giudicatrice procede in seduta pubblica:
    1. alla verifica e all'apertura dei plichi trasmessi dai soggetti concorrenti;
    2. alla verifica della documentazione amministrativa presentata dai soggetti concorrenti;
    3. al sorteggio di cui all'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., ove ne ricorrano i presupposti;
    4. alla verifica e all'apertura delle buste contenenti documentazione che dia luogo ad una valutazione tecnica dalla quale non discende l'attribuzione di punteggi ai soggetti concorrenti;
    5. nel caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, all'apertura delle buste contenenti i progetti tecnici e ogni altro elemento che dia luogo all'attribuzione di un punteggio per la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche, funzionali e ambientali dell'offerta, il numero dei componenti o le caratteristiche professionali del team operativo adibito al contratto, il monte orario delle prestazioni lavorative offerte;
    6. alla lettura delle deliberazioni conseguenti alla valutazione tecnica di cui alla lettera d);
    7. alla lettura dei punteggi attribuiti per gli elementi di cui alla lettera e);
    8. all'apertura delle buste delle offerte economiche e alla lettura del contenuto delle offerte stesse;
    9. nel caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, all'attribuzione del punteggio per l'elemento prezzo e del conseguente punteggio complessivo; nel caso di adozione del criterio del prezzo più basso, alla redazione della graduatoria delle offerte economiche;
    l. all'aggiudicazione provvisoria, ove prevista.
  2. La commissione giudicatrice non procede in seduta pubblica:
    1. alla valutazione della documentazione di cui al comma 1, lettera d);
    2. all'attribuzione dei punteggi per gli elementi di cui al comma 1, lettera e).