Strumento di esplorazione della sezione Conoscere la Camera Digitando almeno un carattere nel campo si ottengono uno o più risultati con relativo collegamento, il tempo di risposta dipende dal numero dei risultati trovati e dal processore e navigatore in uso.
Le procedure in economia di cui all'art. 55, commi 4 e 5, del RAC sono svolte per l'acquisizione di lavori, beni e servizi mediante cottimo fiduciario.
Se l'autorizzazione di spesa prevede quale criterio di selezione delle offerte il prezzo più basso, la procedura in economia è svolta dal Servizio Amministrazione. A tal fine il Capo del Servizio può designare un responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 77, comma 2, del RAC, tra i consiglieri capi ufficio o coordinatori di unità operativa del Servizio stesso.
Se l'autorizzazione di spesa prevede quale criterio di selezione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è costituita una commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 44, comma 11, del RAC.
Alle procedure in economia si applicano le disposizioni dell'art. 2 e, se è nominata una commissione giudicatrice, quelle dell'art. 3, fatto salvo quanto di seguito disposto:
non si procede alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte; la commissione giudicatrice o il responsabile del procedimento rilevano eventuali elementi di incongruità delle offerte;
non si procede al sorteggio di cui all'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i.
Nel caso di procedura svolta ai sensi del comma 2, la convocazione della prima seduta pubblica per l'esame delle offerte è comunicata per iscritto, anche via fax, dal Servizio Amministrazione, con un preavviso non inferiore a dieci giorni, a tutti i soggetti concorrenti che hanno presentato offerta nei termini e secondo le modalità stabiliti nella lettera d'invito. La convocazione delle successive sedute pubbliche è disposta dal responsabile del procedimento ed è comunicata per iscritto, anche via fax, ai soggetti concorrenti a cura del Servizio Amministrazione.