dal 29/04/2008 - al 14/03/2013

Vai alla Legislatura corrente >>
Cerca nel sito

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

Strumento di esplorazione della sezione Conoscere la Camera Digitando almeno un carattere nel campo si ottengono uno o più risultati con relativo collegamento, il tempo di risposta dipende dal numero dei risultati trovati e dal processore e navigatore in uso.

salta l'esplora

Regolamento di amministrazione e contabilità

Disposizioni attuative in materia di Commissioni giudicatrici
Articolo 4
(Procedure in economia)
  1. Le procedure in economia di cui all'art. 55, commi 4 e 5, del RAC sono svolte per l'acquisizione di lavori, beni e servizi mediante cottimo fiduciario.
  2. Se l'autorizzazione di spesa prevede quale criterio di selezione delle offerte il prezzo più basso, la procedura in economia è svolta dal Servizio Amministrazione. A tal fine il Capo del Servizio può designare un responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 77, comma 2, del RAC, tra i consiglieri capi ufficio o coordinatori di unità operativa del Servizio stesso.
  3. Se l'autorizzazione di spesa prevede quale criterio di selezione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è costituita una commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 44, comma 11, del RAC.
  4. Alle procedure in economia si applicano le disposizioni dell'art. 2 e, se è nominata una commissione giudicatrice, quelle dell'art. 3, fatto salvo quanto di seguito disposto:
    1. non si procede alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte; la commissione giudicatrice o il responsabile del procedimento rilevano eventuali elementi di incongruità delle offerte;
    2. non si procede al sorteggio di cui all'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i.
  5. Nel caso di procedura svolta ai sensi del comma 2, la convocazione della prima seduta pubblica per l'esame delle offerte è comunicata per iscritto, anche via fax, dal Servizio Amministrazione, con un preavviso non inferiore a dieci giorni, a tutti i soggetti concorrenti che hanno presentato offerta nei termini e secondo le modalità stabiliti nella lettera d'invito. La convocazione delle successive sedute pubbliche è disposta dal responsabile del procedimento ed è comunicata per iscritto, anche via fax, ai soggetti concorrenti a cura del Servizio Amministrazione.