Camera dei deputati

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DPR 104 del 2003

Art. 7

Ripartizioni
1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per gli italiani nel mondo, emanato entro il 31 gennaio di ogni anno, e' pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5 riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge, l'assegnazione del numero dei seggi alle singole ripartizioni e' effettuata, sulla base dei dati piu' recenti dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5 pubblicati ai sensi del comma 1, con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati e all'articolo 1, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni.