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Regolamento di amministrazione e contabilità

TITOLO V - PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI - CONTRATTI - COLLAUDI
Capo I - Disposizioni comuni
Articolo 43

(Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi)

  1. Gli avvisi e i bandi di gara relativi a contratti di rilevanza comunitaria sono trasmessi alla Commissione dell'Unione europea ai fini della loro pubblicazione.
  2. Gli avvisi di preinformazione e i bandi di gara relativi a contratti di rilevanza comunitaria sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a maggiore diffusione nel Lazio.
  3. I bandi di gara relativi a contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 1.000.000 sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel Lazio.
  4. Gli avvisi e i bandi di gara relativi a tutti i contratti di lavori, servizi e forniture sono pubblicati sul sito internet della Camera dei deputati.
  5. Il Collegio dei Questori può disporre forme aggiuntive di pubblicità.
  6. Il Comitato per la sicurezza delibera in ordine alla sussistenza di particolari esigenze di sicurezza o di segretezza, relativamente a contratti di lavori, servizi e forniture di interesse della Camera dei deputati, in ragione delle quali debbano applicarsi, in tutto o in parte, le disposizioni dell'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.